La Risposta n. 6/2026 dell’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori dettagli sulla rilevanza fiscale del differenziale positivo della compravendita e dell’utilizzo dei bonus edilizi da parte dei lavoratori autonomi. Questo supera la posizione delineata nella Risposta n. 171/2025, con l’amministrazione che adotta un criterio di simmetria fiscale: il differenziale sarà considerato imponibile solo se si riferisce a crediti d’imposta i cui costi di acquisto siano stati sostenuti a partire dal 1° gennaio 2024.
Questo si inserisce nel contesto del nuovo principio di omnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, introdotto dall’articolo 54 del TUIR a partire dal periodo d’imposta 2024, dove tutte le somme percepite in relazione all’attività professionale sono considerate nel reddito. Senza questa precisazione, si sarebbe creata un’asimmetria, con costi non deducibili prima del 2024 e compensazioni fiscali post 2024.
Tuttavia, il problema della correlazione tra credito d’imposta e attività professionale resta senza soluzione. Secondo un’interpretazione, la rilevanza reddituale dovrebbe esistere solo se il credito è utilizzato per compensare i debiti relativi all’attività professionale.
La restante parte del testo sembra codice e non fornisce ulteriori informazioni in merito.

