Il 22 gennaio 2026, un accordo tra l’ARAN (l’Autorità per la Rappresentazione Negoziale) e vari sindacati scolastici (Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal, e Fed. Naz. Gilda-Unams), è stato proposto per interpretare l’articolo 145 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale scolastico. L’articolo 145 riconosce il periodo di distacco o aspettativa sindacale come servizio effettivo, utile per le progressioni stipendiali.
Nell’accordo proposto, si conferma che il periodo in cui il personale è in distacco sindacale o in aspettativa sindacale non retribuita può essere contabilizzato ai fini della maturazione delle progressioni stipendiali. Questo significa che, anche se il personale non si trova fisicamente in servizio a causa di impegni sindacali, il tempo trascorso in queste condizioni può essere considerato come servizio effettivo lavorativo, contribuendo alla crescita dello stipendio nel corso del tempo.
Nel settore scolastico, il distacco o l’aspettativa sindacale di solito si verifica quando un membro del personale si impegna in attività sindacali a tempo pieno, cosa che richiede di essere fisicamente assente dal posto di lavoro. Tuttavia, con questa interpretazione dell’articolo 145, tale assenza non influisce negativamente sulla progressione di carriera del personale, assicurando che questi continui ad avanzare nel percorso stipendiale, nonostante l’assenza fisica.
L’accordo tra l’ARAN e i sindacati scolastici mira quindi a garantire un trattamento equo del personale coinvolto in attività sindacali, riconoscendo il loro importante ruolo nel rappresentare i diritti dei lavoratori e fornendo un incentivo per svolgere tali attività.

