L’interpretazione n. 2/2026 emessa dall’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contributi per l’assistenza sanitaria integrativa rimangono esenti da tassazione anche se la copertura assicurativa inizia dopo la fine del rapporto di lavoro.
Il caso esaminato riguarda un contratto collettivo di lavoro (CCNL) che prevede un contributo annuale di 198 euro per ciascun dipendente, erogato dal datore di lavoro al raggiungimento di un certo numero minimo di giorni lavorati. La polizza sanitaria entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo, che può anche essere dopo la fine del rapporto di lavoro.
L’Agenzia ha riaffermato che l’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR esclude dal reddito imponibile i contributi sanitari versati a fondi che sono registrati nell’anagrafe ministeriale, fino a un limite di 3.615,20 euro all’anno, a condizione che siano previsti dai contratti collettivi.
Un elemento chiave è che il pagamento del contributo deve avvenire mentre il rapporto di lavoro è ancora in essere e in conformità con le disposizioni contrattuali. Il fatto che la copertura assicurativa possa essere utilizzata successivamente, anche senza un rapporto di lavoro attivo, non annulla l’esenzione fiscale.
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