L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 12/2026, analizza la richiesta di un contribuente desideroso di accedere al nuovo regime per impatriati, introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023. Questo contribuente, con elevata specializzazione, ha lavorato nel ruolo di “frontaliere” per una società italiana, pur essendo residente all’estero e iscritto all’AIRE.
Il nuovo regime per impatriati si applica a chi trasferisce la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024, offrendo agevolazioni sui redditi da lavoro dipendente, assimilati e autonomi, tassando solo il 50% dei redditi percepiti fino a un massimo annuale di 600.000 euro. Tuttavia, per accedere a tali benefici, è fondamentale soddisfare alcune condizioni: residenza fiscale in Italia, svolgimento prevalente dell’attività lavorativa sul territorio nazionale e possesso di requisiti di alta qualifica o specializzazione.
L’Agenzia mette in evidenza che il concetto di "alta qualificazione" si riferisce ai decreti legislativi n. 108/2012 e n. 206/2007, i quali definiscono "altamente qualificati" i lavoratori in possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario oppure una qualifica professionale post-secondaria di almeno tre anni (livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni). Sono altresì inclusi coloro che hanno esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambiti pertinenti, o tre anni per dirigenti e specialisti nel settore IT.
Nel caso specifico del lavoratore, l’Agenzia chiarisce diversi punti importanti:
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Assenza di preclusioni per i frontalieri: Non ci sono limitazioni riguardanti il luogo in cui è stata svolta l’attività lavorativa durante la residenza all’estero; quindi, lo status di “frontaliere” non ostacola l’accesso al regime per impatriati.
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Continuità con lo stesso datore di lavoro: Il beneficio può essere goduto anche se il lavoratore riprende attività in Italia con lo stesso datore di lavoro (o gruppo societario) per cui era impiegato all’estero.
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Requisito temporale di permanenza all’estero: Qualora il lavoratore ritorni a lavorare per lo stesso soggetto o gruppo con cui era impiegato in Italia prima dell’espatrio, il requisito minimo di permanenza all’estero aumenta a sette periodi d’imposta.
Inoltre, è stato specificato che non è più necessario dimostrare un collegamento “funzionale” tra il trasferimento di residenza fiscale e l’inizio della nuova attività lavorativa.
In conclusione, qualora il contribuente rispetti tutti i requisiti di legge, potrà accedere all’agevolazione prevista dal nuovo regime per impatriati, avendo già maturato i sette anni di residenza estera richiesti per chi torna a lavorare per lo stesso datore di lavoro precedentemente avuto in Italia.

