La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 65-67) estende l’eccezione ai criteri ordinari di valutazione dei titoli di attività circolanti per le aziende che applicano i principi contabili nazionali OIC anche per gli anni 2025 e 2026. Queste aziende possono conservare i titoli al valore di registrazione riscontrato dall’ultimo bilancio approvato, invece di aggiornarli al valore di mercato, a patto che le perdite non siano permanenti. Questa disposizione riprende interventi precedenti adottati in periodi di instabilità finanziaria ed è stata precisata dall’OIC nel Documento Interpretativo 11.
L’eccezione si applica sia ai titoli di debito che ai titoli di capitale che non sono immobilizzati. Tuttavia, non si applica ai derivati valutati al “fair value”, né ai titoli soggetti a copertura. La scelta dell’applicazione di questa eccezione può essere selettiva e deve essere giustificata in una nota esplicativa. Questa scelta comporta anche la costituzione di una riserva non disponibile equivalente alla svalutazione non effettuata, al netto delle imposte. Per quanto riguarda le imprese assicurative, le modalità di applicazione di questa norma sono delegate all’IVASS.
Infine, il contenuto include un codice in JavaScript non correlato ai contenuti finanziari del testo, apparentemente legato all’integrazione con Facebook. Tuttavia, non ha alcuna rilevanza nel contesto della Legge di Bilancio 2026 e della sua applicazione ai principi contabili, quindi non è necessario includerlo in questa sintesi.

