La risposta n. 14 del 21 gennaio 2026 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle auto aziendali utilizzate sia per motivi personali che lavorativi, come previsto da una politica aziendale “Car Flexi”. Secondo questa politica, l’azienda prevede una ritenuta mensile sullo stipendio del lavoratore, corrispondente al vantaggio economico (fringe benefit) calcolato sulla base delle tabelle dell’Automobile Club d’Italia (ACI). Inoltre, l’azienda desidera recuperare la differenza tra il canone di noleggio dell’auto e il suo valore convenzionale, riducendo la retribuzione variabile del lavoratore.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento all’articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che stabilisce che il reddito da lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori in denaro ricevuti dal lavoratore, compresi i fringe benefit. Inoltre, il comma 4 lettera a) dell’articolo 51 stabilisce un calcolo forfettario dei fringe benefit riguardanti le auto aziendali, basato sul percorso di 15.000 chilometri e con percentuali aggiornate a partire dal 1° gennaio 2025: 50% per le auto tradizionali, 10% per quelle elettriche e 20% per le auto plug-in.
Le somme trattenute “al netto” – cioè dopo la deduzione di tasse e contributi – possono azzerare il valore del fringe benefit solo se sono correlate al valore ACI dell’auto. Tuttavia, l’importo che supera il valore ACI dell’auto non può essere detratto dal reddito lordo imponibile del lavoratore, ma deve essere trattenuto dal reddito netto, ovvero dopo la deduzione di imposte e contributi previdenziali.
Per concludere, il codice JavaScript fornito, che pare correlato a Facebook, non ha nulla a che fare con il contenuto descritto sopra e potrebbe essere rimosso per una presentazione più chiara e concisa.

