La sentenza n. 1390, depositata il 22 gennaio 2026, della Prima Sezione civile della Cassazione ha chiarito l’efficacia temporale della riforma dell’art. 2407, comma 2, c.c. introdotta dalla L. 35/2025, in vigore dal 12 aprile 2025. Il principio stabilisce che la restrizione quantitativa della responsabilità dei sindaci non si applica a situazioni passate. Pertanto, nei casi pendenti o futuri basati su comportamenti precedenti, la normativa preesistente rimane in vigore, senza tagli automatici del danno.
La Corte ha spiegato che il nuovo limite non è una regola puramente processuale o un criterio di liquidazione, ma influisce sul diritto sostanziale al risarcimento della società (e, nelle procedure concorsuali, dei creditori). Senza una norma transitoria espressa, esso non può avere effetto retroattivo.
Per eventi che si sono verificati dopo il 12 aprile 2025, il rapporto tra il limite e il compenso annuo torna ad essere centrale per il gestione del rischio, le polizze e la supervisione documentale delle attività di vigilanza.
Risulta chiaro che questa sentenza ha importanti implicazioni sia dal punto di vista del diritto sostanziale che da quello processuale, richiedendo una revisione delle strategie di risk management e delle politiche relative alla responsabilità dei sindaci. Infatti, introduce un cambiamento significativo nella normativa preesistente, che implica la necessità di una valutazione accurata dei comportamenti passati, presenti e futuri, con un attento controllo del rischio e una gestione delle possibili responsabilità.
Questo contesto pone un focus particolare sulle modalità di calcolo del compenso annual dei sindaci, sulla gestione delle polizze e sulla revisione delle attività di sorveglianza, con un occhio attento allo sviluppo e all’aggiornamento costante delle procedure documentali.
In sintesi, la recente sentenza offre importanti spunti di riflessione per le società e per i professionisti, segnando un cambiamento rilevante del quadro normativo relativo alla responsabilità dei sindaci e alle implicazioni di questo per la gestione del rischio e per le politiche di assicurazione.

