Ritenute Trattenute e Non Versate: Chiarimento della Cassazione

L’Ordinanza N. 23/2026 della Corte di Cassazione, emessa il 1° gennaio 2026, fornisce chiarimenti sulla situazione in cui il sostituto d’imposta trattiene la ritenuta d’acconto ma non la versa. Il caso analizzato riguardava una contribuente che aveva richiesto un rimborso IRPEF per l’anno 2010, includendo ritenute che le erano state accreditate dallo studio associato. L’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto solo una parte del credito, visto che alcune ritenute non erano state versate.

La CTP aveva dato ragione alla contribuente, tuttavia in appello, la CTR Campania aveva stabilito che l’incaricato della ritenuta fosse responsabile ex art. 35 DPR 602/1973. La Cassazione, citando le Sezioni Unite 10378/2019, ha precisato che la responsabilità solidale è valida solo quando le ritenute non sono state effettuate. Al contrario, se le ritenute sono state trattenute, l’omissione del versamento è in capo al sostituto e ciò non dovrebbe impedire la detrazione o il rimborso al sostituto.

Il ricorso è stato accettato e la decisione precedente annullata, rimandando il caso al giudice tributario campano, anche per quanto riguarda le spese legali. Questo principio costituisce un precedente importante per futuri rimborsi e controlli fiscali.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto