Con l’inizio della “rottamazione quinquies”, regolamentata dalla Legge di Bilancio 2026, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso noto tramite una Faq del 20 gennaio 2026 un grave effetto negativo: nel caso in cui la definizione agevolata fosse revocata, non si avrà più la possibilità di aderire alla rateizzazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973 per gli stessi debiti.
La posizione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione elimina l’ambiguità del comma 94 della legge, che stabilisce che il divieto di nuove rateizzazioni vale non solo per le rateizzazioni sospese e poi annullate, ma per tutti i debiti soggetti alla “rottamazione quinquies”, anche se non sono mai stati rateizzati. Ne consegue che la richiesta di definizione diventa una decisione irreversibile.
Il rischio è particolarmente alto per coloro che avevano una rateizzazione in corso: presentando la domanda, la rateizzazione viene sospesa e poi annullata al 31 luglio 2026. Se il contribuente viene escluso dal programma quinquies, rimane senza definizione, senza la vecchia rateizzazione e senza la possibilità di ottenere una nuova.
La regola rende quindi fondamentale una valutazione preventiva della sostenibilità finanziaria del piano, poiché la perdita del beneficio comporta il ripristino totale del debito, con sanzioni e interessi, senza possibilità di rateizzazione ordinaria.

