Somme di misure coercitive indirette: implicazioni fiscali

L’Agenzia delle entrate si è pronunciata sul trattamento fiscale delle somme percepite sotto forma di misura coercitiva indiretta, come stabilito dall’articolo 614 bis del Codice di procedura civile. Una richiesta di chiarimenti è emersa da parte di un’associazione e di una persona fisica riguardo alla tassazione delle somme ricevute a titolo di penale nel contesto di un’azione inibitoria collettiva.

L’associazione, con l’obiettivo di proteggere il diritto alla salute degli associati, aveva avviato un’azione legale contro un gruppo di aziende produttrici di dispositivi medici ritirati a causa della presenza di sostanze cancerogene. Il procedimento legale ha portato a una condanna delle aziende, le quali hanno dovuto completare le azioni di sicurezza e pagare una penale per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’ordine del tribunale. Successivamente, le parti hanno trovato un accordo transattivo per chiudere i rapporti obbligatori tramite novazione, con le somme ricevute come penale divise tra l’associazione e la persona fisica, quest’ultima considerata direttamente danneggiata dall’uso prolungato delle apparecchiature.

L’Agenzia ha spiegato che l’articolo 614 bis c.p.c. rappresenta uno strumento di coercizione indiretta finalizzato a promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi, non limitato al pagamento di somme di denaro. Secondo la dottrina prevalente, tale misura serve come sanzione civile indiretta per l’inosservanza di un ordine giudiziale e non ha una logica riparatoria; si configura quindi come una pena piuttosto che un risarcimento, indipendentemente dalla dimostrazione di un danno subito.

Per determinare la rilevanza fiscale delle somme ricevute, l’Agenzia ha fatto riferimento all’articolo 6, comma 2, del TUIR, il quale stabilisce che sono tassabili i proventi che sostituiscono redditi (lucro cessante). Inversamente, non sono soggetti a tassazione i risarcimenti finalizzati a reintegrare il patrimonio o a compensare una perdita economica (danno emergente).

Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia ha concluso che le somme ricevute a titolo di penale in base all’articolo 614 bis c.p.c. non:

1. hanno funzione sostitutiva della mancata percezione di un guadagno,
2. possono essere qualificate come reddituali o patrimoniali, poiché si configurano come una condanna per l’inadempimento di una prestazione.

Di conseguenza, tali somme non devono essere soggette a tassazione, né per la persona fisica né per l’associazione. L’Agenzia ha quindi stabilito che nel contesto descritto, non si genera reddito imponibile, e le somme percepite a titolo di penale sono da considerarsi esenti da tributi. Questo chiarimento offre una maggiore comprensione sulle implicazioni fiscali relative a tali misure coercitive, evidenziando una distinzione importante tra sanzioni e risarcimenti nel sistema giuridico italiano.

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