Bonus in dichiarazione: l’obbligo di verifica e il rischio sanzioni per il commercialista

La Cassazione civile, sezione III, ha chiarito con l’ordinanza n. 3215 del 13 febbraio 2026 che il commercialista incaricato di redigere la dichiarazione dei redditi deve effettuare verifiche accurante e non può limitarsi a riportare i dati forniti dal cliente. Questo è particolarmente vero quando si tratta di deduzioni o detrazioni basate su normative agevolative.

Secondo l’articolo 1176, comma 2, del codice civile, infatti, il commercialista deve verificare sia i presupposti di fatto che quelli di diritto, e deve procurarsi la documentazione necessaria prima di inserire qualsiasi beneficio nella dichiarazione.

La sentenza si riferisce a un caso specifico in cui detrazioni legate alla ristrutturazione edilizia sono state indicate in una dichiarazione dei redditi basandosi solo su una bozza di spese, senza adempiere ai necessari requisiti formali previsti dal Decreto Ministeriale 41/1998. Di conseguenza, queste detrazioni sono state successivamente rifiutate dall’Amministrazione, che ha emesso richieste di pagamento per imposte, sanzioni e interessi.

La sentenza chiarisce che, anche se il processo preparatorio è stato gestito da altri professionisti, il dovere del commercialista è sempre quello di effettuare le necessarie verifiche. Pertanto, le sanzioni e gli interessi potrebbero essere oggetto di un risarcimento del danno.

In tutto, questo chiarimento giurisprudenziale sottolinea l’importanza del ruolo del commercialista nell’esame e nella verifica dei dati presenti nella dichiarazione dei redditi, al fine di evitare penalità per il cliente. La sentenza rafforza il concetto che l’incarico del commercialista non si limita a un semplice compito di trascrizione dei dati forniti dal cliente, ma comporta un’attenta valutazione della documentazione e della corretta applicazione delle leggi fiscali.

Il caso in esame sottolinea l’importanza del rispetto dei requisiti formali nel caso di vantaggi fiscali derivanti da norme agevolative, sottolineando l’obbligo del commercialista di verificare con attenzione l’adempimento di tali requisiti prima di inserire tali detrazioni nella dichiarazione dei redditi del cliente. La violazione di tali doveri da parte del commercialista può comportare un risarcimento dei danni per il cliente, in particolare per quanto riguarda sanzioni e interessi.

Infine, è importante sottolineare che questa sentenza riguarda un caso specifico e non si può generalizzare a tutti i casi. Ogni caso deve essere valutato individualmente, tenendo conto delle circostanze specifiche e delle leggi applicabili.

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