L’Agenzia delle Entrate, attraverso l’interpello n. 34/2026, ha stabilito che la cedolare secca per i negozi C/1 era solo una misura temporanea valida esclusivamente per i contratti firmati nel 2019. Pertanto, questa non può essere mantenuta o reintrodotta nelle estensioni successive se il contratto originale non è stato stilato in quell’anno. Questa chiarificazione è emersa da un caso relativo a un immobile commerciale con un contratto firmato nel 2013, prorogato nel 2019 con l’opzione della cedolare secca. Quando il proprietario ha cercato di rinnovare nuovamente il contratto nel 2025, ha chiesto se il regime fiscale della cedolare secca potesse continuare. L’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente, specificando che la legge di bilancio del 2019 consentiva la cedolare secca soltanto per i contratti siglati nel 2019, fino a un limite di 600 mq. L’opzione della cedolare secca fu permessa anche in caso di proroga dei contratti in scadenza naturale nello stesso anno, ma solo per prevenire disparità durante la validità dell’agevolazione. Questa equiparazione, però, non ha effetti duraturi. Di conseguenza, nel 2025 la cedolare secca resta applicabile esclusivamente ai contratti che sono stati effettivamente stipulati nel 2019. Per tutti gli altri contratti, si applica il regime fiscale ordinario.

News Fisco
IRPEF 2026 e Agenti di Commercio: Riduzione delle Imposte sui Redditi Medi
La Legge di Bilancio 2026 ha apportato modifiche alle aliquote IRPEF in Italia. Nonostante la manutenzione dei tre scaglioni di
