La Corte di giustizia tributaria del Lazio di secondo grado, in una sentenza rilasciata l’1 dicembre 2025, ha affermato che in caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per le imposte e le sanzioni relative all’anno della cessione e ai due anni precedenti, fino al valore dell’azienda acquisita, come previsto dall’art. 14 del d.lgs. 472/1997. Questa responsabilità si estende ai debiti derivanti dalle azioni dell’amministrazione alla data del trasferimento e include il beneficio della precedente esecuzione del cedente.
Riguardo al caso specifico in esame, che riguardava l’imposta comunale sulla pubblicità (1994-2002) richiesta dal comune di Roma, la richiesta è stata ridotta a 201.000 euro e confermata a carico del cessionario, con l’obbligo di pagare le spese. La Corte ha inoltre precisato che le clausole contrattuali che attribuiscono il debito esclusivamente al venditore sono valide solo tra le parti coinvolte e non possono essere opposte all’ente preposto alla riscossione delle imposte.
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