Quando la Rottamazione quinquennale si applica ad un piano di rateizzazione già in atto, la procedure operative cambiano a seconda se i debiti sono “definibili” o “non definibili”, ovvero non inclusi nella domanda. L’acquiescenza ha effetto solo sui debiti inclusi nella richiesta. Per questi, i doveri di pagamento del piano di rateizzazione precedente vengono sospesi dalla presentazione dell’istanza fino al 31 luglio 2026, che coincide con la scadenza della prima (o l’unica) rata del piano agevolato. Il resto dei debiti, invece, continua a seguire il piano ordinario e deve essere pagato regolarmente.
Pertanto, se un piano include debiti misti, è necessario separare i debiti incluso nella rottamazione e ricalcolare il residuo non rottamabile, che prosegue con rate proprie. Ad oggi, non esiste un sistema di rimodulazione automatica “fai-da-te” che sia valido per tutti. La suddivisione e il ricalcolo sono gestiti attraverso l’interazione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione o facendo uso del servizio “Paga online” (anche disponibile tramite l’app Equiclick), come chiarito nella domanda n. 19 del 20 gennaio 2026.
Un altro aspetto critico è che nel caso i debiti entrassero nella rottamazione, non è possibile ottenere nuove dilazioni in base all’art. 19 DPR 602/1973 in caso di decadimento dal piano agevolato. Di conseguenza, l’impostazione iniziale e il rispetto delle scadenze diventano cruciali.
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