La Circolare ADM n. 04/2026 spiega come applicare il contributo di 2 euro stabilito dalla Legge di Bilancio 2026 per coprire le spese amministrative legate agli adempimenti doganali sulle spedizioni provenienti da paesi extra UE di valore fino a 150 euro. L’Agenzia specifica che questa tassa si applica solo ai percorsi dichiarativi H1 e H7.
Poiché si tratta di un onere correlato all’articolo 52 del Codice Doganale dell’Unione, non è una tassa doganale e non deve essere inclusa nell’imponibile IVA.
Nel caso delle dichiarazioni H1, questo contributo non è dovuto in caso di reinportazioni in esportazione temporanea (regimi 61, 63 e 68) ma è dovuto in caso di importazione definitiva o di rilascio in libera pratica con i regimi 40, 42 e 45.
Se un H1 include diverse spedizioni, il contributo deve essere applicato su ogni singola spedizione di valore fino a 150 euro; se invece solo una spedizione contiene diversi “singoli”, il contributo va pagato solamente una volta sul primo “singolo”.
Un frammento di codice JavaScript seguente si riferisce all’integrazione con Facebook, ma non ha rilevanza nel contesto di questa spiegazione.

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