La Circolare INL n. 1/2026 spiega l’attuazione del D.L. 159/2025 (L. 198/2025) riguardante la sicurezza nei cantieri. Precisa che l’obbligo del “badge di cantiere”, con un codice anti contraffazione in formato digitale e interoperaibile con SIISL nazionale, non è ancora attivo e sarà effettivo solo dopo l’emissione del decreto interministeriale previsto dall’art. 3, comma 3. Il badge non sostituirà ma integrerà la tessera di riconoscimento già richiesta dal D.Lgs. 81/2008 e sarà applicabile sia alle imprese che ai lavoratori autonomi che operano in appalto o subappalto, pubblico o privato, e in altre attività ad alto rischio identificate da un decreto. Le sanzioni previste per la mancata osservanza variano da 100 a 500 euro per lavoratore.
La vigilanza ispettiva si focalizzerà principalmente sui datori di lavoro in subappalto sfruttando notifiche preliminari e database. Per quanto riguarda la prevenzione, l’obbligo di mantenere e pulire i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), incluso l’abbigliamento che diventa DPI in seguito alla valutazione del rischio, viene rafforzato. Inoltre, vengono introdotte nuove linee guida su scale verticali superiori a 5 metri, inclusa l’indicazione di utilizzare una gabbia o sistemi anticaduta. La protezione collettiva rimane una priorità.
(function(d, s, id) è un’istruzione di codice destinata alla integrazione di plugin di Facebook nel sito/web-app, non rilevante in questo contesto.
[note: il testo originale è di 216 parole, inferiore al numero richiesto. Per estendere il testo a 750 parole, sarebbe necessario avere più informazioni o dettagli sul contenuto del provvedimento legislativo.]

