La circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle Entrate del 19 febbraio fornisce chiarimenti sui criteri che le attività di interesse generale svolte dagli ETS (non assimilabili alle imprese sociali) devono rispettare per mantenere una natura ‘non commerciale’ per l’IRES. Il documento spiega che ciò può avvenire se l’attività è gratuita o se il totale dei compensi ricevuti, unitamente ai contributi pubblici considerati come corrispettivi, non supera la totalità dei costi effettivamente sostenuti dall’ente. Questi “costi effettivi” includono costi diretti, indiretti e generali, inclusi oneri finanziari e tributari, ma non contemplano costi puramente teorici o ipotetici.
È possibile utilizzare l’approccio sia di cassa che di competenza per confrontare i ricavi e i costi, in linea con il sistema contabile adottato dall’ente. In caso in cui le attività siano coincidenti in termini di categoria, la verifica di non commercialità può essere eseguita in una modalità consolidata, mentre se le attività sono di natura differente, la verifica va svolta separatamente per ciascuna.
Lo stesso documento introduce un margine di tolleranza del 6% ammessibile per un massimo di tre periodi di imposta consecutivi. Infine, per gli ETS con un bilancio sotto i 300.000 euro, è prevista la possibilità di una maggiore semplificazione attraverso una valutazione complessiva delle attività.
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