Fine alla CU per i forfettari: esenzione dal 2024, ma eccezioni per indennità e medici SSN

A partire dal periodo di tassazione 2024, l’articolo 3 del D.Lgs. 1/2024 (Decreto Adempimenti) ha introdotto nel D.P.R. 322/1998 il comma 6-septies dell’art. 4, eliminando l’obbligo di Certificazione Unica per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfettario o “minimi”. Questo è legato all’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024: con il passaggio delle fatture attraverso SdI, l’Agenzia delle Entrate ha già a disposizione i dati del reddito, rendendo la CU superflua. Tuttavia, l’esonero non è automatico in tutti i casi: quando l’importo non deriva da una e-fattura (per esempio, indennità come la maternità), la CU è ancora dovuta e deve essere compilata con i codici 25 (forfettari L. 190/2014) o 26 (regime di vantaggio art. 27 DL 98/2011).

Un’eccezione importante riguarda i medici convenzionati SSN in forfettario: i compensi sono liquidati con un foglio di liquidazione e non passano attraverso SdI, quindi l’obbligo di CU persiste, come chiarito dall’interpello AE 132/2025. Con la CU 2026 arriva un codice dedicato, il 24, per tali compensi non soggetti a ritenuta.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto