ISA e CPB: individuazione dell’attività prevalente in mancanza di ricavi

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta del 12 febbraio 2026, n. 39, fornisce importanti chiarimenti riguardo all’individuazione dell’attività prevalente per l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), un passaggio cruciale per l’opzione del concordato preventivo biennale (CPB).

Il quesito posto riguarda la possibilità di utilizzare il modello ISA DG69U, specifico per il settore edile, in presenza di assenza di ricavi di vendita, compensata da un incremento delle rimanenze immobiliari. L’obiettivo è dimostrare che la fase di costruzione degli edifici possa essere considerata il normale svolgimento dell’attività, consentendo così l’accesso al CPB per il biennio 2025-2026.

L’Agenzia conferma che l’attività di costruzione di edifici, classificata sotto ATECO 41.00.00, è soggetta all’ISA DG69U. Viene citato l’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 marzo 2024, che stabilisce come i limiti di applicazione e di esclusione dell’ISA debbano considerare i ricavi aumentati delle rimanenze finali e ridotti delle esistenze iniziali, secondo le disposizioni del TUIR.

Un punto cruciale della risposta è che la mancanza di ricavi di vendita e di produzione (voce A.1 del conto economico) al 31 dicembre 2024 non esclude automaticamente l’applicazione del modello ISA DG69U. Questo è attribuito alla fase fisiologica di costruzione degli immobili. L’Agenzia sottolinea che l’assenza di ricavi, combinata con l’incremento delle rimanenze, non indica un non normale svolgimento dell’attività secondo l’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 per diversi motivi:

1. L’Istante sta portando avanti l’attività prevista dal suo oggetto sociale, cioè la costruzione di edifici.
2. La società non si trova nel periodo d’imposta di inizio attività.
3. La mancanza di ricavi è soltanto una conseguenza della fase di realizzazione dei progetti in corso.

Di conseguenza, l’Agenzia conclude che l’Istante può validamente applicare il modello ISA DG69U. Pertanto, avendo rispettato tutti gli altri requisiti di legge, l’Istante è legittimato a optare per l’adesione al CPB per il biennio 2025-2026.

Questi chiarimenti rappresentano un importante passo per le imprese edili, consentendo loro di accedere a strumenti fiscali in situazioni di stallo temporaneo, legate a fasi di sviluppo dei propri progetti, riducendo la pressione economica nel periodo di attesa per il completamento delle opere immobiliari.

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