Obbligo di connessione tra POS e registratori telematici: le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti riguardanti l’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico (POS) e strumenti di certificazione dei corrispettivi, come previsto dalla Legge di bilancio 2025, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026. Un’azienda che gestisce centri bowling, sale giochi, biliardo e attività di ristorazione ha richiesto chiarimenti su tali obblighi.

La Legge di bilancio 2025 stabilisce che la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti che garantiscano sicurezza e integrazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico. A partire dal 2026, ogni strumento per i pagamenti deve essere collegato a quello per la registrazione e memorizzazione dei dati dei corrispettivi. Questo obbligo mira a garantire trasparenza e coerenza tra i pagamenti elettronici e i scontrini emessi.

Le imprese devono registrare i dati identificativi univoci di ogni POS utilizzato, associandoli a quelli degli strumenti di certificazione dei corrispettivi, che devono essere censiti nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate. È necessario anche indicare l’indirizzo dell’unità locale.

Per quanto riguarda le attività specifiche descritte nell’istanza della società, l’Agenzia ha chiarito i seguenti punti:

  1. Bowling e intrattenimenti: Per queste attività, gli obblighi sono soddisfatti tramite apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate già registrate presso la SIAE. Pertanto, non è necessario collegare il POS a una biglietteria automatizzata.

  2. Sale giochi e altre attività di intrattenimento: Poiché queste operazioni sono effettuate tramite apparecchi da intrattenimento in luoghi pubblici, non sono soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica. Di conseguenza, non è necessario dotarsi di un POS né registrarlo nel cassetto fiscale per queste attività.

  3. Bar e ristorazione: Queste attività sono soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati. L’esercente deve quindi censire i dispositivi POS e attuare il collegamento richiesto dalla normativa. Va notato che il protocollo di "scambio importo" non influisce sul rispetto di tali obblighi normativi.

  4. Utilizzo di un unico POS e dispositivi portatili: La legge non vieta l’uso di un unico POS per l’incasso di più attività, a condizione che si rispetti l’obbligo di collegamento e si registrino correttamente i metodi di pagamento e gli importi nei documenti commerciali. Non esiste un elenco definito dei dispositivi portatili (come smartphone o SumUp), ma la loro utilizzazione è consentita, sempre rispettando l’obbligo di censimento e associazione.

In sintesi, l’Agenzia ha chiarito che la normativa introduce requisiti specifici per la registrazione e la trasmissione dei corrispettivi attraverso i POS, distinguendo tra diverse tipologie di attività economiche e definendo chiaramente gli obblighi e le esenzioni pertinenti.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto