Il diritto all’ammissibilità dell’IVA è stabilito dall’acquisto di beni e servizi e si applica immediatamente, basandosi sulla loro “rilevanza” per le operazioni che danno diritto alla detrazione, in base a un’analisi oggettivamente coerente con l’attività svolta. A causa del fatto che la detrazione viene effettuata prima dell’uso attuale, l’art. 19-bis2 del D.P.R. 633/1972 prescrive un aggiustamento se la quantità del diritto a dedurre cambia successivamente: aumentando a favore del contribuente o diminuendo a favore del Tesoro.
A partire dal 13 dicembre 2025, l’art. 9 del D.lgs. 185/2025 abolisce il paragrafo 3 dell’art. 19-bis2, che elencava alcuni casi tipici (cambiamenti di regime, di deducibilità o di attività). Questa modifica mira a semplificare senza cambiare il modo in cui i casi vengono gestiti dai paragrafi 1 (benefici non degradabili e servizi, con riferimento al primo uso) e 2 (benefici degradabili, aggiustamento nei quattro anni successivi).
In termini di tassa forfettaria, l’obbligo di rettifica permane: passando dall’IVA ordinaria alla tassa forfettaria, l’operazione viene eseguita nell’ultima dichiarazione “ordinaria”; il ritorno all’ordinario si svolge nel primo anno, a favore del contribuente. Le Istruzioni IVA 2026 confermano l’operatività: nel prospetto D per la riga VF70, l’adeguamento è esplicitamente attribuito ai passaggi tra l’ordinario, il forfettario e il regime di beneficio.

