Le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 186/2025 (art. 9) hanno abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972, eliminando una disposizione considerata superflua. La correzione della detrazione IVA è ancora necessaria quando vengono modificati gli elementi che hanno portato alla detrazione, come il passaggio da operazioni esenti a operazioni imponibili e viceversa. Tuttavia, questa correzione diventa completamente “analitica”, ovvero viene effettuata anno per anno, per i beni o servizi utilizzati nel periodo e, nel caso dei beni ammortizzabili, per la quota annuale (quinto/decimo) relativa all’anno di riferimento.
Non ci sono cambiamenti per coloro che entrano o escono dal regime forfettario. Rimane in vigore la normativa autonoma dell’art. 1, comma 61, della legge 190/2014, confermata dalle prassi e dalle istruzioni IVA del 2026. La correzione rimane una operazione “una tantum” da dichiarare (nell’ultimo anno ordinario o nel primo anno ordinario), indicando l’importo nella riga VF70 e regolando il saldo IVA in un’unica soluzione.
Inoltre, è stato incluso un codice che permette la connessione con Facebook, probabilmente per garantire funzionalità aggiuntive o per condividere informazioni.

