La Rottamazione quinquies (Legge 199/2025) ha effetti immediati anche sulle procedure esecutive in corso, come il pignoramento presso terzi, che possono bloccare le somme sul conto bancario dell’interessato. Il fattore determinante è la distinzione tra la sospensione e l’estinzione delle procedure.
Con la presentazione della domanda, che dovrà avvenire in modalità telematica entro il 30 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure esecutive e quelle iniziate in precedenza non possono essere proseguite, a meno che il primo incanto non si sia concluso con un esito positivo. Però, eventuali fermi e ipoteche registrati precedentemente rimarranno validi.
Il contribuente non è considerato inadempiente ai fini dei blocchi sul pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni previsti dagli articoli 28-ter e 48-bis del DPR 602/1973, e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non viene compromesso.
L’estinzione definitiva delle procedure esecutive, invece, avviene solo con il pagamento della prima rata dell’importo dovuto o dell’intero importo in un’unica soluzione. Pertanto, nei casi di pignoramenti bancari, è importante che il contribuente informi la banca del deposito della domanda di Rottamazione quinquies, fornendo una ricevuta telematica dell’istanza che può essere ottenuta indicando un indirizzo e-mail.
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