La risposta al richiamo n. 50/2026 chiarisce che, in una situazione di scissione aziendale, una nuova azienda beneficiaria non può “ereditare” il requisito di tre anni di funzionamento richiesto per ottenere il certificato DURF. La richiesta è stata presentata da una società fondata nel 2025 tramite scissione, la quale sosteneva che l’attività operativa precedente dovrebbe contare per soddisfare il requisito temporale, facendo riferimento alla neutralità e continuità delle operazioni straordinarie.
L’Agenzia delle Entrate si riferisce alla circolare 1/E/2020 e all’obiettivo anti-evasione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997, che ricompensa i comportamenti “virtuosi” con il certificato DURF, come stabilito dal provvedimento del 6 febbraio 2020. Nella divisione di un’azienda (art. 2506.1 c.c.), l’azienda che si scinde non si estingue ma si frammenta, e le aziende beneficiarie subentrano solo nei diritti legali entro i limiti della quota ricevuta.
Alla luce dell’articolo 173 del TUIR, l’amministrazione rifiuta interpretazioni generose, sottolineando che il periodo di tre anni è un requisito specifico che deve essere accumulato autonomamente dall’azienda beneficiaria, a meno che non sia previsto diversamente.

