Durante un recente incontro in videoconferenza, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori dettagli sul trattamento dei riaddebiti di spese comuni per immobili che vengono usati, anche parzialmente, per scopi professionali e servizi correlati. Questo si applica in particolare agli ambienti di lavoro condivisi, dove un singolo professionista può fronteggiare una serie di costi come canone di locazione, utilità, pulizia, servizi di segreteria e spese condominiali, e ricaricare proporzionalmente queste spese agli altri occupanti dello spazio.
La prassi relativa a queste situazioni, delineata nelle circolari 58/2001 e 38/2010, stabiliva già che la quota di costi ricaricati non sarebbe stata deducibile per la persona che ne ha sostenuto la spesa iniziale, e le somme così percepite non sarebbero state considerate come reddito. Tale impianto è stato successivamente formalizzato dal decreto legislativo 192/2024, con l’articolo 54, comma 2, lett. c), che esclude dal reddito le somme ottenute dal riaddebito dei costi e l’articolo 54-ter, che rende la quota di costi riaddebitati non deducibile.
È importante notare che quando la norma si riferisce ad “altri soggetti”, l’esclusione dal reddito si applica anche quando il destinatario è un’impresa, come una STP. Rimane fondamentale, tuttavia, che i riaddebiti siano adeguatamente documentati e commisurati all’uso effettivo condiviso dell’immobile, onde evitare che questa pratica venga interpretata come un sistema di pagamento.
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