La Corte di Cassazione ha ribadito, con l’ordinanza n.1481/2026, che se manca la notifica della cartella esattoriale e si annulla la successiva intimazione di pagamento, non è possibile compensare le spese legali. In queste situazioni, viene applicato il principio generale “victus victori” e la compensazione rimane un’eccezione interpretata strettamente. Nel caso che è stato analizzato, il giudice di merito ha compensato le spese nonostante la sconfitta totale delle amministrazioni e l’assenza delle “ragioni gravi ed eccezionali” richieste dall’articolo 92 del codice di procedura civile. La Cassazione ha criticato questa decisione, spiegando che il giudice non può fare riferimento a valutazioni equitative, punitive o moralistiche, né basare la compensazione su supposte condotte non verificate. Quando la decisione si basa su un difetto di procedura insormontabile, come la mancata notifica dell’atto presupposto, la regola rimane quella di condannare la parte perdente alle spese legali.

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