Transizione 4.0: comunicazioni al GSE e uso in compensazione: conseguenze in caso di errore o mancato adempimento

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 40/2026, illustra gli effetti delle comunicazioni al GSE secondo quanto previsto dall’articolo 6 del DL 39/2024 per il credito d’imposta “Transizione 4.0”. In riferimento a un caso specifico, una società ha compensato due parti del credito (dicembre 2024 e gennaio 2025) senza aver inviato la comunicazione preventiva e presentando una comunicazione di completamento con inserito un “periodo” non corretto.

L’Agenzia ripete che per gli investimenti a partire dal 30 marzo 2024 è consentita la compensazione solo dopo aver inviato, in quest’ordine, una comunicazione preventiva e una comunicazione di completamento. La procedura di regolarizzazione varia: per la quota di gennaio 2025, l’irregolarità può essere risolta rispettando i termini, inviando le comunicazioni corrette e pagando una multa di 250 euro. Per la quota di dicembre 2024, che non può più essere risolta nei termini, si verifica una compensazione indebite di un credito non dovuto con una sanzione del 25% e il pagamento attraverso F24 (codice 6936), oltre agli interessi e a un possibile ravvedimento. Tutto ciò è conforme alla pratica standard.

Va notato, è incluso un frammento di codice non rilevante che sembra essere un pezzo di codice JavaScript per l’integrazione del software di Facebook. Non è pertinente al contenuto e pertanto non è stato riportato nel riassunto.

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