L’Agenzia delle entrate ha esaminato il trattamento fiscale di un piano di welfare aziendale relativo all’assegnazione di e-bike ai dipendenti, considerandone sia le implicazioni IVA che quelle relative alle imposte dirette. Il piano prevede l’offerta di biciclette a pedalata assistita (e-bike) a dipendenti assunti a tempo indeterminato, trattate come un fringe benefit.
L’azienda coprirebbe il costo di e-bike "di media qualità", valutato circa 3.500 euro più IVA, attraverso un leasing annuale di 1.200 euro. I dipendenti, dal canto loro, si farebbero carico dei costi accessori, come manutenzione e ricarica, e di eventuali costi aggiuntivi se decidessero di optare per un modello superiore. Inoltre, l’azienda ha l’intenzione di monitorare che i dipendenti utilizzino le bici per almeno il 30% degli spostamenti casa-lavoro.
Le e-bike, con una potenza nominale massima di 0,25 kW e velocità limitata a 25 km/h, sono considerate equiparabili ai velocipedi dal Codice della strada e non rientrano nella categoria dei "veicoli stradali a motore". Di conseguenza, non si applica la limitazione della detrazione IVA al 40%, prevista per i veicoli a motore.
Per le e-bike utilizzate esclusivamente per scopi aziendali, l’IVA è detraibile in base alle norme generali. Tuttavia, nel caso in cui le e-bike siano messe a disposizione dei dipendenti per uso personale attraverso il piano di welfare, l’assegnazione a titolo gratuito risulta irrilevante ai fini IVA. Questo comporta che l’IVA sui canoni di leasing non sarà detraibile, poiché manca un collegamento diretto con operazioni imponibili.
Secondo il principio di onnicomprensività, tutti i valori percepiti nel rapporto di lavoro sono considerati reddito imponibile. Tuttavia, l’articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR permette delle derogatove all’imponibilità per opere e servizi offerti per educazione, istruzione, ricreazione o assistenza sociale. I servizi di mobilità sostenibile potrebbero rientrare in questa esclusione, purché i dipendenti possano soltanto aderire all’offerta senza trattative sui dettagli come marca o modello. Se il dipendente è in grado di scegliere le specifiche tecniche o optare per un modello più costoso, ciò potrebbe rappresentare un aggiramento delle regole fiscali, e il valore del beneficio dovrebbe quindi essere considerato nel calcolo del reddito.
Relativamente alla deducibilità dell’azienda:
IRES: Le e-bike non sono soggette alle restrizioni normative per i mezzi di trasporto a motore, per cui i costi per il welfare sono integralmente deducibili, a condizione che siano sostenuti in base a un obbligo contrattuale. Se il servizio è offerto volontariamente, la deducibilità è limitata al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
IRAP: La deducibilità segue il principio di derivazione dal bilancio, e il costo del servizio di mobilità può essere considerato come costo complessivo per il personale a tempo indeterminato, deducibile ai sensi della normativa pertinente.
In sintesi, l’assegnazione di e-bike come parte di un piano di welfare aziendale presenta non solo opportunità fiscali, ma anche sfide che le aziende devono considerare attentamente.

