Work Safety: Clarifications on Legislative Decree no. 159/2025

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito un quadro riepilogativo delle recenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel D.L. n. 159/2025. Queste disposizioni riguardano vari aspetti, tra cui: badge di cantiere e patente a crediti; attività di vigilanza, appalto e subappalto; comunicazioni obbligatorie; misure di prevenzione di comportamenti violenti o molesti; indumenti di protezione individuale; formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro; vigilanza sanitaria, e molti altri.

Per l’attività di vigilanza, appalto e subappalto, il D.L. n. 159/2025 prevede che l’INL effettui controlli prioritari nei confronti dei datori di lavoro che operano come subappaltatori, sia in ambito pubblico che privato. L’ispettorato deve avvalersi di tutte le informazioni a disposizione, tra cui le notifiche preliminari e le informazioni rese disponibili dalle banche dati degli appalti in agricoltura e logistica.

Riguardo il badge di cantiere, l’INL precisa che non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista, ma aggiunge un codice anticontraffazione univoco. Una volta adottato il decreto ministeriale, il badge sarà obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili, in regime di appalto e subappalto. L’obbligatorietà del badge si estende anche ad altre attività ad alto rischio.

Per quanto concerne la patente a crediti, le indicazioni fornite dall’INL riguardano: le decurtazioni per lavoro “nero”; le sanzioni per mancanza della patente a crediti o per crediti insufficienti e la sospensione della patente a crediti. L’INL ricorda che la sanzione minima per l’assenza della patente o del documento equivalente, o per la patente con un punteggio inferiore a 15 crediti, è di 12.000 euro. Inoltre, per queste violazioni, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi e non inferiore alla soglia minima indicata. Questa modifica è operativa dal 31 ottobre 2025.

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