Con la Risposta n. 25/2026, l’Agenzia delle Entrate conferma che il credito d’imposta ZES Unica è applicabile anche ai settori agricolo, pesca e acquacoltura, specificamente per gli imprenditori che calcolano il reddito su base catastale e utilizzano la contabilità semplificata, secondo l’art. 32 TUIR. Questo vantaggio fiscale è disponibile solo se i soggetti rientrano nei criteri stabiliti dal DM 18 settembre 2024 e operano o si stabiliscono in una struttura produttiva ubicata nella ZES Unica.
L’Agenzia delinea i contorni della misura introdotta dall’art. 16-bis del DL n. 124/2023, precisando che il decreto attuativo identifica i beneficiari in base al loro settore di attività, senza considerare il regime contabile o il metodo di calcolo del reddito. Questa agevolazione è applicabile anche agli investimenti in leasing di nuove macchine, impianti e proprietà utilizzati per lo svolgimento dell’attività, effettuati entro il 15 novembre 2025.
L’interpretazione dell’Agenzia rende più chiaro l’accesso al beneficio fiscale, indipendentemente dal sistema di determinazione del reddito, e mette in risalto l’obiettivo incentivante e regionale della ZES Unica.
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