Artisti non residenti e trattati contro le doppie imposizioni

L’Agenzia delle entrate ha risposto a quesiti riguardanti il trattamento fiscale dei compensi per prestazioni artistiche realizzate in Italia, fornendo chiarimenti a un cantante lirico residente nello Stato A. L’Istante ha posto tre domande specifiche: 1) il trattamento fiscale dei redditi per le prestazioni effettuate in Italia; 2) le modalità di rimborso delle imposte già versate in Italia, in particolare la ritenuta d’acconto del 30%; 3) come ottenere l’esenzione fiscale per future prestazioni lavorative nel Paese.

In base alla normativa italiana (articolo 23 del TUIR), i redditi da lavoro autonomo generati nel territorio italiano sono considerati proventi di fonte italiana. La tassazione è legata al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, imponendo ai sostituti d’imposta (come i teatri che ingaggiano l’artista) di applicare una ritenuta del 30% sui compensi.

La Convenzione tra Italia e Stato A (articolo 17) stabilisce che i redditi derivanti da prestazioni artistiche possono essere tassati nel paese in cui si svolgono. Questo implica che sia lo Stato di residenza che quello in cui viene realizzata la prestazione hanno diritto a tassare tali redditi. È importante notare che ciò vale indipendentemente dal fatto che il pagamento venga effettuato direttamente all’artista o tramite intermediari.

L’Agenzia delle entrate ha precisato che, essendo presente la potestà impositiva italiana, il cantante dialecto non ha diritto a richiedere il rimborso delle ritenute già versate. Inoltre, non può né disapplicare anticipatamente le ritenute per future prestazioni. La questione della doppia imposizione, quindi, deve essere risolta dallo Stato A, che potrebbe esentare i redditi già tassati in Italia secondo le disposizioni dell’accordo.

In sintesi, il parere dell’Agenzia chiarisce la posizione fiscale dell’artista e le sue opzioni riguardo le ritenute e la tassazione dei compensi per le prestazioni artistiche in Italia. La responsabilità di mitigare la doppia imposizione ricade sullo Stato A, che deve applicare le proprie norme in conformità con la Convenzione.

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