Autoriciclaggio escluso senza reato presupposto: confermati i reati tributari, rinvio sulla confisca

La Corte di Cassazione, nella sentenza n.8001/2026 depositata il 27 febbraio 2026, ha annullato la condanna per autoriciclaggio. Il reato previsto dall’art. 648- ter.1 del codice penale richiede un delitto presupposto, in questo caso identificato nell’appropriazione indebita. Tuttavia, tale reato non è configurabile se l’amministratore, che esercita un controllo dominante, dispone trasferimenti all’interno del gruppo che sono funzionali all’interesse del gruppo stesso e non a un vantaggio personale. In questa situazione, mancano la “divaricazione” tra il titolo del possesso e l’atto dispositivo e l’intenzione di procurarsi un ingiusto profitto.

Le responsabilità per i reati tributari, indicati come capi C ed E, sono state tuttavia confermate e la pena è stata ricalcolata escludendo l’aumento relativo al capo G, risultando in una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione.

Per quanto riguarda la confisca, la possibilità di applicarla ai proventi dei reati tributari, come previsto dall’art. 12-bis del D. Lgs. 74/2000, è rimasta, ma la confisca è stata annullata con rinvio per il ricalcolo dell’importo, alla luce dell’esclusione dell’autoriciclaggio.

Le operazioni finanziarie contestate includevano transazioni su un conto personale con causali segnate come “finanziamento soci” e “restituzione”.

Infine, si nota la presenza di un codice di programmazione, che sembra legato alla integrazione di un plugin di Facebook, ma che non ha pertinenza nel contesto della discussione legale in esame.

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