La risposta alla richiesta di interpello numero 65 del 4 marzo 2026 chiarisce le norme rilevanti per le transazioni intracomunitarie, specialmente quelle che riguardano il periodo di 90 giorni per dimostrare il trasporto e l’attivazione della sanzione del 50% dell’IVA. Il caso specifico riguardava generatori di vapore su misura, fatturati come transazioni intracomunitarie senza IVA, ma che erano ancora in fase di produzione e non erano stati ancora spediti.
L’Agenzia ha sottolineato che per considerare una transazione non imponibile, occorrono tre condizioni: la presenza di soggetti passivi, il trasferimento del diritto di proprietà e il trasporto fisico effettivo del bene in un altro Stato membro dell’UE. Se la merce non viene spedita, la fattura viene considerata non legittima.
In termini di sanzioni, il momento cruciale non è la fatturazione degli anticipi, ma la consegna del bene al vettore per la spedizione all’estero. Da quel momento inizia il conteggio dei 90 giorni per ottenere prove di spedizione, come il Documento di Trasporto (DDT), la Lettera di Vettura Internazionale (CMR), eccetera. Se non è possibile fornire tali prove, il venditore avrà 30 giorni per regolarizzare la situazione emettendo una nota di debito e pagando l’IVA, che potrà poi recuperare attraverso una variazione o un rimborso.
In sintesi, sia venditori che acquirenti devono seguire attentamente le procedure stabilite per le transazioni intracomunitarie. L’errore o l’incapacità di fornire la prova del trasporto può portare a sanzioni significative.

