Concordato Semplificato, Controllo del Tribunale Esteso e Ricorso in Cassazione Inammissibile

L’Ordinanza numero 623 del 12 gennaio 2026 della Corte di Cassazione mette in evidenza due punti fondamentali del concordato semplificato. Il primo riguarda l’aspetto processuale: la decisione della Corte d’appello che afferma l’inammissibilità della proposta non può essere contestata in Cassazione. Questo perché manca di decisionalità nel senso tecnico e non è in grado di influire con efficacia di giudicato sui diritti individuali.

Il secondo punto riguarda il contenuto di controllo assegnato al tribunale nella fase di avvio. Secondo la Corte suprema, la valutazione della correttezza della proposta non si limita alla regolarità formale dei documenti, ma si estende anche alla verifica sostanziale della coerenza, affidabilità e ragionevolezza della documentazione e del rapporto finale dell’esperto.

Il tribunale ha quindi il potere di verificare se i presupposti per accedere alla composizione negoziata erano presenti fin dall’inizio, impedendo che il concordato semplificato diventi l’unico risultato di un processo iniziato senza effettive prospettive di recupero.

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