Con i recenti interpelli n. 48 e 49 del 24 Febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha delineato ulteriori dettagli sul reddito “concordato” all’interno del concordato preventivo biennale. Specificatamente, il reddito concordato può essere modificato esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 15 (che riguarda il lavoro autonomo) e 16 (relativi alla gestione dell’impresa) del D.Lgs. 13/2024.
Nell’interpello n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonus edilizi acquistati da un professionista non influenzano il reddito concordato, in quanto non sono considerate variazioni ammissibili. Pertanto, qualsiasi differenza dovuta all’acquisto di questi bonus edilizi è considerata irrilevante.
Nell’interpello n. 49, le somme che emergono da una transazione novativa sono invece ritenute rilevanti per il reddito d’impresa, configurandosi come una sopravvenienza attiva come previsto dall’art. 16.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha elencato una serie di variazioni ammesse per le imprese. Queste includono plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, effetti da partecipazioni “trasparenti”, utili ricevuti da soggetti IRES e la cosiddetta maxi-deduzione del personale per gli anni 2025-2026.
D’altro canto, rimangono “assorbite” dal reddito concordato molte altre variazioni fiscali previste dal TUIR, tra cui spese telefoniche, costi relativi agli autoveicoli non strumentali, costi non pertinenti, componenti per cassa e altre.
Infine, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento al tema delle riserve in sospensione d’imposta, nonché alla nuova norma di affrancamento introdotta con la legge di bilancio 2026.
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