In vista del termine del 16 marzo 2026 per l’invio della CU 2026, è essenziale gestire correttamente le operazioni straordinarie e le successioni mortis causa, in quanto possono modificare gli obblighi del sostituto d’imposta. Le istruzioni differenziano tra procedure che comportano l’estinzione del sostituto d’imposta e quelle che non la includono.
In caso di estinzione del sostituto d’imposta senza prosecuzione (per esempio nel caso di liquidazione, fallimento o LCA), la CU va trasmessa da un liquidatore, curatore o commissario, indicando nel modulo di certificazione e nei “Dati sostituto” la volta che il soggetto si è estinto, mentre il firmatario compare solo come rappresentante.
Nel caso in cui l’attività continui (ad esempio in caso di fusioni, scissioni totali o conferimenti), il sostituto d’imposta subentrante invia una CU unica che include l’intero anno fiscale. Questo richiede una gestione specifica dei conguagli: si deve emettere una certificazione unica per percipiente, separando le somme relative al precedente sostituto e riportando il CF nei campi dedicati.
Per le operazioni che non comportano l’estinzione del sostituto, ogni parte certifica la propria quota di responsabilità. In caso di trasferimento di dipendenti, il cedente certifica senza conguaglio e il subentrante effettua il conguaglio sull’intero anno fiscale.
Riguardo alle successioni: se l’erede non prosegue l’attività, invia la certificazione per il de cuius; se l’erede prosegue l’attività, certifica anche il periodo successivo, applicando regole simili a quelle dei conguagli.
Inoltre, si menziona un codice per collegare una pagina al social network Facebook, ma non è rilevante per il contenuto del documento.

