L’accordo siglato il 18 marzo 2026 tra Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e le Organizzazioni sindacali Fenealuil Veneto, Filca-Cisl Veneto, Fillea-Cgil Veneto ha determinato l’EVR (Elemento Variabile di Retribuzione) per i lavoratori dell’edilizia artigiana della regione. L’accordo è valido dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027.
L’EVR è stato stabilito al 4,5% dei minimi in vigore al 1° ottobre 2023, in base al riscontro positivo di tutti i cinque parametri regionali considerati e confrontati tra il 2024 e il 2025. L’EVR spetta ai dipendenti in forza al 1° febbraio 2026 che hanno operato nel periodo di verifica (ottobre 2024-settembre 2025) e verrà erogato in 12 quote mensili da aprile 2026 a marzo 2027.
L’EVR non è assorbibile da altri istituti retributivi né incide sul TFR o altri istituti differiti. Aziende devono verificare i parametri aziendali interni: se ore denunciate e volume d’affari sono pari o positivi, l’EVR è erogato al 100%; con un solo parametro positivo, la quota si riduce al 50%; se entrambi i parametri sono negativi, le imprese non sono tenute all’erogazione dell’EVR.
Inoltre, l’accordo ha stabilito gli importi annuali e mensili specifici per ogni livello di impiegati, operai e apprendisti.
Le stesse parti hanno anche firmato un verbale integrativo che include correzioni al CIRL del 12 febbraio 2026. Le modifiche riguardano il compenso giornaliero per la reperibilità e la determinazione dell’EVR aziendale. Il compenso per la reperibilità varia in base alle ore e al tipo di giorno e il periodo misurazione del volume d’affari IVA è stato ridefinito per gli anni 2026-2028, basandosi sul confronto delle dichiarazioni IVA annuali dell’anno di competenza con l’anno precedente.

