Fatture False: Quando Scatta Davvero la Responsabilità del Revisore

La presenza di fatture fittizie nella contabilità di un’azienda non implica automaticamente la responsabilità civile del revisore legale che non le ha individuate. Il quadro legislativo di riferimento è il D.Lgs 39/2010, in particolare l’articolo 15, che regola la responsabilità del revisore per danni causati dal mancato adempimento dei propri doveri, anche in combinazione con altri soggetti, senza stabilire un limite massimo di responsabilità (“liability cap”). Tuttavia, la revisione non è un controllo investigativo o di legalità generale: esso è regolato dagli ISA Italia, in particolare i principi 240 e 250, coordinato con i principi ISA 315 e 330.

Il fattore chiave è la materialità: una frode può essere penalmente evidente, ma non generare un errore significativo nel bilancio. La responsabilità del revisore sorge solo se la false fatturazione provoca una modifica rilevante e se il revisore, ignorando segnali di anomalia, non applica procedure appropriate e lo scetticismo professionale, con un legame causale dimostrabile.

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