Fisco e economia: nuove disposizioni in vigore

Il Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72/2026, introduce misure fiscali ed economiche in un contesto di riforma normativa. Strutturato in due Capi e 19 articoli, il decreto propone modifiche significative in vari ambiti.

Modifiche al regime IVA: L’articolo 1 stabilisce che il nuovo regime IVA per le operazioni permutative sarà applicato solo alle transazioni che derivano da contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2026, escludendo rimborsi o rettifiche per le operazioni precedenti.

Regime fiscale per lavoratori impatriati: L’articolo 2 aggiorna il regime fiscale per i lavoratori impatriati, estendendolo a coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2027.

Rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo: L’articolo 3 introduce modalità di tassazione per le differenze negative nel valore degli asset nelle cessioni d’azienda, consentendo una rateizzazione su quattro esercizi.

Esenzione sugli interessi dei titoli obbligazionari: L’articolo 4 prevede una esenzione dell’imposta sostitutiva per gli interessi corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti fino al 31 dicembre 2028, in un contesto di potenziale aumento dei rendimenti.

Contributo per beni importati: L’articolo 5 rinvia l’applicazione del contributo sugli import di beni antecedenti al 1° luglio 2026, per dare tempo all’adattamento dei sistemi informativi doganali.

Ritenuta sulle provvigioni: L’articolo 6 posticipa l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni dal 1° marzo al 1° maggio 2026.

Disciplina dell’ammortamento: L’articolo 7 abroga la limitazione territoriale per la maggiorazione dell’ammortamento degli investimenti in beni strumentali, applicando la misura a tutti gli investimenti a partire dal 1° gennaio 2026.

Credito d’imposta per le imprese: Il decreto istituisce un credito d’imposta di 537 milioni di euro per il 2026, pari al 35% degli investimenti 4.0, utilizzabile solo in compensazione entro la fine dell’anno.

Esenzione ritenuta per atleti dilettanti: L’articolo 10 fissa a 300 euro la soglia di esenzione dalla ritenuta per i premi agli atleti dilettanti, stabilendo che oltre tale soglia l’importo sarà assoggettato a ritenuta.

Riscossione coattiva: L’articolo 11 introduce un termine di sei mesi per richiedere la riconsegna anticipata dei carichi in gestione all’Agenzia delle entrate-Riscossione da oltre ventiquattro mesi.

Ripristino regalità e esclusione dividendi: L’articolo 12 ripristina l’esclusione dalla formazione del reddito per il 95% degli utili distribuiti e modifica la tassazione per altri soggetti al 58,14%.

Imposta di bollo: Infine, l’articolo 12 prevede un incremento dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, aumentando la tariffa da 100 a 118 euro.

Il decreto è entrato in vigore il 28 marzo 2026, giorno successivo alla sua pubblicazione. Le misure incluse riflettono un tentativo di modernizzare e semplificare la legislazione fiscale in Italia, rispondendo a esigenze economiche attuali.

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