La Cassazione, nell’ordinanza n. 6005/2026 del 17 marzo 2026, ha affermato che il solo fatto di non compilare il quadro RR nella dichiarazione dei redditi non è sufficiente a permettere la sospensione della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, secondo l’articolo 2941, n. 8, del codice civile.
La legge prevede infatti che per l’applicazione di questo articolo sia necessario che vi sia un accertamento concreto di un comportamento doloso, ovvero una volontà intenzionale di nascondere il debito contributivo in modo tale da prevenire la possibilità del creditore di agire.
Il caso specifico riguardava un professionista che aveva ricevuto un avviso di addebito dall’INPS e che aveva fatto ricorso, affermando che il debito era prescritto. La Corte d’appello di Milano aveva precedentemente adottato un orientamento differente, ma la Cassazione ha accolto il ricorso del professionista.
I giudici supreme hanno quindi ribadito che non vi è un’automaticità nel collegamento tra l’omissione della compilazione del quadro RR e l’intento doloso di occultamento. Il giudice di merito dovrà verificare in ogni singolo caso la presenza di elementi concreti che possano dimostrare l’esistenza di un intento fraudolento da parte del contribuente.

