Il conflitto in Medio Oriente non è un motivo sufficiente per sospendere gli effetti fiscali del rientro in Italia. In base al nuovo articolo 2, comma 2, del TUIR, la residenza fiscale viene stabilita sulla base della presenza fisica nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta, inclusi anche i giorni parziali. Questo è un criterio oggettivo che non tiene in considerazione i motivi della permanenza, che possono essere anche dovuti a questioni di sicurezza personale o eventi eccezionali come una guerra. Di conseguenza, coloro che rientrano temporaneamente in Italia da Paesi coinvolti nel conflitto possono diventare residenti fiscali italiani se sono presenti nel paese per più di 183 giorni nel 2026. L’iscrizione anagrafica non è più l’unico fattore decisivo, ma ha un valore di presunzione relativa. Rimane la possibilità di dimostrare, attraverso un’adeguata e documentata prova, di non aver raggiunto il requisito temporale previsto dalla legge vigente. Il codice incluso nel brano non sembra rilevante per il suo contenuto e sembra collegato alla connessione a Facebook.

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Bonus Edilizi e Sconto in Fattura: Falsa Attestazione ‘Antifrode’ e Truffa Aggravata alle Ore 16:20
La sentenza n. 8573/2026 della Cassazione penale (Sezione II, depositata il 4 marzo 2026) conferma che, per quanto riguarda i
