Se dopo la morte di un professionista con partita IVA chiusa, arrivano pagamenti per servizi resi quando era ancora in vita ma non ancora fatturati o ricevuti, la prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate prevede che gli eredi debbano riattivare la posizione IVA per adempiere correttamente agli obblighi fiscali connessi. Questo è in linea con opinioni precedentemente condivise, inclusa la n. 785/2021.
Il principio dietro questa regola è che la cessazione dell’attività non è completa fino a quando non sono risolte tutte le pendenze giuridico-economiche, in particolare i crediti professionali. Fintanto che esistono crediti esigibili, l’attività fiscale è considerata “ancora esistente”. Pertanto, questa riapertura non è solo una formalità. Implica l’emissione e la registrazione della fattura, la sua inclusione nelle liquidazioni periodiche, la gestione dei registri e, se necessario, la presentazione della dichiarazione IVA annuale, sebbene solo per le operazioni residue.
È stato fatto riferimento anche all’articolo 35-bis del DPR 633/1972, che riguarda gli obblighi IVA in caso di morte. Da notare, infine, che il ritardo nel ricevere un pagamento, nel caso di lavoro autonomo, ha anche un impatto sulle imposte dirette nel periodo in cui il pagamento viene ricevuto.
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