Il quadro fiscale riguardante le prestazioni dei massofisioterapisti ha per molto tempo rappresentato un’area di ambiguità normativa. Tuttavia, l’interpretazione attualmente più accettata indica che le prestazioni sanitarie fornite dai massofisioterapisti registrati nelle liste speciali presso l’Ordine TSRM-PSTRP sono esenti da IVA, purché abbiano scopi terapeutici o riabilitativi, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del DPR 633/1972.
La professione di massofisioterapista nacque con la legge del 1971, che la identificava come una professione sanitaria ausiliaria. Le riforme degli anni ’90, che introdussero l’istruzione universitaria per le professioni sanitarie, causarono complicazioni nel riconoscimento delle qualifiche, in particolare per coloro che avevano ottenuto il loro diploma dopo il 1999.
Per superare queste difficoltà, la legge del 2018 ha permesso ai professionisti con esperienza lavorativa di registrarsi nelle liste speciali e continuare a praticare. Secondo l’Agenzia delle Entrate e la Cassazione, l’iscrizione a queste liste è cruciale per riconoscimento della natura sanitaria delle prestazioni e l’applicazione dell’esenzione IVA.
Si nota inoltre la presenza di un frammento di codice JavaScript probabilmente dovuto a un errore di copia-incolla. Tale codice sembrerebbe appartenere alla libreria Facebook JavaScript SDK per l’integrazione di funzionalità di Facebook in un sito o in un’app web – ma tale informazione non è rilevante ai fini del contenuto da riassumere.

