I canoni di leasing per i beni mobili strumentali possono essere dedotti dai professionisti nell’anno in cui maturano, non in quello del pagamento, in deroga al principio di cassa. Questo viene ribadito dal nuovo art. 54-quinquies del TUIR, in linea con la normativa precedente. A partire dal 1° gennaio 2014, la deduzione del leasing su tali beni avviene in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito dai coefficienti ministeriali.
La situazione è diversa per i mezzi di trasporto, per i quali si applicano i limiti dell’art. 164 del TUIR: la deducibilità è ammessa solo per il 20% e solo entro limiti massimi stabiliti per auto, moto e ciclomotori. Per il noleggio di beni mobili strumentali, si applica invece il principio di cassa.
Per quanto riguarda il noleggio a lungo termine delle auto, restano i limiti quantitativi, ma le spese di gestione sono un vantaggio se indicate separatamente in fattura.
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