L’esclusione delle imprese agricole dal fallimento dipende dall’attività effettivamente svolta

L’eliminazione di un agricoltore dalle procedure di fallimento non si basa esclusivamente sulla sua qualifica formale, ma principalmente sull’attività che esercita concretamente. A detta della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione si applica solo se esiste un vero collegamento con la terra o con il ciclo vitale di animali o piante, e le attività correlate non predominano rispetto a quelle agricole primarie. Al contrario, se l’attività che viene svolta è principalmente commerciale, l’azienda può essere soggetta a fallimento. Il compito di provare la natura agricola dell’attività ricade su chi richiede l’esenzione. Per le aziende agricole, non basta rispettare le disposizioni statutarie o aggiungere l’etichetta “azienda agricola”: l’attività sociale e l’attività svolta devono essere effettivamente riferibili all’articolo 2135 c.c. Anche le aziende costituite in forme commerciali possono essere escluse dal fallimento, ma solo se esercitano attività agricola in maniera reale ed esclusiva.

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