Obblighi contributivi internazionali per i dipendenti in aspettativa: una prospettiva sulla cooperazione internazionale

L’INPS ha rilasciato una nuova circolare il 3 marzo 2026, n. 22, che fornisce istruzioni operative su come conformarsi adeguatamente agli obblighi contributivi per il personale dipendente in aspettativa senza assegno che lavora all’estero nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, come previsto dalla legge n. 125/2014.

Per i dipendenti pubblici in aspettativa senza assegno, il periodo di aspettativa senza assegno per le attività di cooperazione è utile per i benefici di quiescenza e di previdenza, in relazione alle contribuzioni versate secondo l’articolo 28, comma 5 della Legge n. 125/2014. Nell’eventualità che il contratto stabilito con il collaboratore sia di tipo subordinato, la contribuzione dovrebbe, inoltre, essere fatta con riferimento a tutte le gestioni di registrazione del dipendente durante il periodo di aspettativa senza assegno.

Questo include gestioni pensionistiche e previdenziali, nonché gestioni delle prestazioni creditizie e sociali e il ENPDEP ed ENAM, se iscritto, il tutto calcolato usando le aliquote specifiche per ogni cassa/gestione pertinente.

Per quei dipendenti pubblici in aspettativa senza retribuzione che hanno stipulato un contratto di cooperazione di tipo subordinato, è dovuta anche una contribuzione inferiore, esclusa la contribuzione al Fondo di garanzia se iscritti alle gestioni ex INADEL o ex ENPAS. Questo viene determinato in base alla classificazione previdenziale dei datori di lavoro secondo l’articolo 26 della legge n. 125/2014.

Importante notare che non vi è alcuna relazione, diretta o indiretta, tra il collaboratore e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale o l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, nel caso in cui le organizzazioni o altri soggetti contraenti falliscano nei propri obblighi verso i propri impiegati.

Si mantiene inoltre inalterate le indicazioni supplementari per il trattamento economico e normativo del personale dipendente di datori di lavoro privati, in aspettativa senza assegno che è previsto nei loro contratti collettivi nazionali di riferimento.

Infine, la circolare fornisce indicazioni su come determinare la base imponibile per la previdenza per l’attività dei collaboratori all’estero, le istruzioni operative e le modalità di presentazione dei collaboratori nelle sezioni e del flusso Uniemens e per la regolarizzazione dei periodi precedenti.

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