L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 74 del 10 marzo 2026, ha fornito chiarimenti circa la questione della stipula di un contratto di compartecipazione agraria stagionale, stipulato entro cinque anni dall’acquisto di terreni con agevolazione per la piccola proprietà contadina. L’Agenzia ha specificato che tale contratto non implica automaticamente la perdita del beneficio derivato dall’agevolazione. L’elemento fondamentale per mantenere il vantaggio fiscale è che il proprietario continui a coltivare o gestire direttamente la terra, partecipando attivamente all’attività agricola.
Il chiarimento dell’Agenzia si riferisce al caso specifico di una società agricola riconosciuta come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) che intende comprare terreni usufruendo dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina e che, successivamente, stipula un contratto di compartecipazione con un’altra società agricola.
Secondo l’Agenzia, la compartecipazione agraria, se effettivamente svolta su basi associative, non è equiparabile ad una cessione del terreno a terzi. In caso contrario, se il rapporto consente una semplice trasferimento di godimento della terra, ad esempio come succede in un affitto, l’agevolazione fiscale viene generalmente considerata decaduta.
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