Prestazioni Professionali Gratuite: Nessuna Presunzione di Compenso e Limiti all’Accertamento

Un professionista può offrire servizi gratuiti senza che ciò giustifichi automaticamente un’accertamento di un aumento dei redditi. Nell’ambito fiscale, l’Agenzia delle Entrate tende a considerare la gratuità come una presunzione per procedere ad un accertamento analitico-induttivo, stimando i compensi attraverso dati bancari e tariffe di categoria. Nonostante ciò, la giurisprudenza nega la presunzione di un servizio a pagamento: la Cassazione (sentenza n. 21972/2015) ritiene plausibile la gratuità, specialmente per servizi semplici offerti a parenti o amici, anche attraverso accordi verbali, a meno che non si tratti di una gestione manifestamente antieconomica. Le Corti di giustizia tributaria sostengono che la gratuità non implica automaticamente antieconomicità, ma può diventare un indicatore di evasione fiscale se risulta sproporzionata, ingiustificata o reiterata (Campania 7967/2025). L’ordinanza della Cassazione n. 4135/2026 riafferma la possibilità della gratuità e dà valore alle dichiarazioni dei clienti. Al giorno d’oggi, con l’ausilio della prova testimoniale nel processo tributario, queste dichiarazioni possono essere determinanti per confutare un accertamento. Se confermate, possono costituire presunzioni ai sensi dell’articolo 2729 del codice civile e testimonianze ai sensi dell’articolo 7. Inoltre, un breve codice di scrittura JavaScript di Facebook è fornito nello snippet per il suo inserimento in un documento HTML.

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