L’ordinanza N. 2487 rilasciata nel febbraio 2026 dalla Corte di Cassazione ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate che ha rivisto l’agevolazione relativa alla “prima casa”. Questa rivisitazione si basa sull’incapacità dell’acquirente di trasferire la residenza comunale entro diciotto mesi dall’acquisto della proprietà. I giudici hanno stabilito che non esiste un caso di forza maggiore se l’ostacolo era già noto al contribuente in fase di stipula del contratto.
Nel caso specifico, l’immobile in questione era già affittato, quindi era prevedibile che non sarebbe stato disponibile in tempo per il trasloco. Secondo la Corte, un caso di forza maggiore dovrebbe essere classificato come un evento esterno, improvviso, imprevisto e inevitabile.
Un punto cruciale della decisione è che la legge non impone il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come ‘prima casa’, ma solo nel Comune in cui si trova l’immobile. Il contribuente avrebbe potuto trasferire la sua residenza in un differente immobile dello stesso Comune, evitando così la perdita del beneficio fiscale in questione.
Nota: il contenuto ultima parte del testo sembra un codice di integrazione di Facebook e non ha un contesto legale o di proprietà, quindi non è stato incluso nel riassunto.

