Seconda raccomandata non necessaria per la notifica diretta delle cartelle, secondo la Cassazione

La sentenza n.2823 del 9 febbraio 2026 della Corte di Cassazione ha stabilito che la diretta notifica degli atti tributari da parte dell’agente di riscossione non necessita dell’invio di un secondo avviso informativo raccomandato. La decisione enfatizza l’unicità dell’articolo 26 del Dpr n. 602/1973, che permette la notifica delle cartelle di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, differenziandola dalle procedure standard come previsto dall’articolo 60 del Dpr n. 600/1973 e dall’articolo 140 c.p.c. Secondo la Corte, in questi casi, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 per gli atti giudiziari.

Pertanto, la notifica viene perfezionata con la consegna come evidenziata dall’avviso di ricevimento. La sentenza conferma inoltre che qualsiasi contestazione documentale deve essere dettagliata, chiara e specifica, non essendo accettate contestazioni generiche o rifiuti indiscriminati delle copie fornite dall’Amministrazione. Questa sezione del contenuto sembra riferirsi a dello script di codice o a una tabella di funzioni riguardante la connessione a Facebook, ma non fornisce ulteriori dettagli rilevanti per lo scopo della sintesi.

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